Entrano in vigore da oggi, 7 febbraio, le nuove regole previste dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=85657).
Scuola in presenza – Faq Ministero dell’Istruzione
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi)
Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.
Scuola primaria
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
Scuola secondaria di I e II grado
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2.
Green Pass
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
Meno limitazioni ai vaccinati
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.