Il Decreto Aiuti, che ha innescato la crisi del governo Draghi è legge, e tutti gli occhi sono puntati su due provvedimenti chiave che riguardano il settore dell’edilizia: Il Superbonus 110% e la cessione del credito
Andiamo a vedere nei dettagli cosa è stato deciso in merito e lo facciamo riportando le informazioni di Edilizia.com, il principale portale dell’edilizia in Italia.
Per quanto riguarda il Superbonus 110%, con la conversione in Legge del Decreto Aiuti, è stata confermata la nuova proroga di 3 mesi, disposta a favore degli edifici unifamiliari.
Si tratta di quegli edifici, composti da 2 a 4 unità immobiliari (pertinenze escluse), che sono di proprietà di una sola persona fisica o in comproprietà tra più persone fisiche, e che sono adibiti all’abitazione di un solo nucleo familiare.
La Legge di Bilancio 2022 disponeva che le persone fisiche su edifici unifamiliari avrebbero potuto sostenere spese agevolabili con il Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022. Se però, per questa data, almeno il 30% dei lavori fossero stati completati, allora il beneficiario avrebbe avuto tempo fino al 31 dicembre 2022 per sostenere spese ammissibili.
Con il Decreto Aiuti invece, la data di riferimento per quanto riguarda il completamento di almeno il 30% del totale dei lavori viene spostata al 30 settembre 2022. Come prima poi, se la prima parte dei lavori risulta completata per il 30 settembre, allora si potrà continuare a sostenere spese detraibili fino al 31 dicembre.
Il Decreto Aiuti ha confermato anche le novità in merito alla cessione del credito, derivante dal Superbonus 110% e dai Bonus Casa che ammettono la scelta delle opzioni alternative alla detrazione.
A questo proposito, in seguito alle tantissime modifiche che hanno interessato l’art. 121 del Decreto Rilancio, si dispone quanto segue.
Viene eliminato definitivamente il punto, introdotto dal Decreto Energia, che prevedeva che una quarta cessione sarebbe stata possibile, esclusivamente per le banche e per le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, a favore dei clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo.
Con il decreto Aiuti, la disciplina rimane di base la stessa, con una sola novità. Le banche (e le società appartenenti ad un gruppo bancario), potranno sempre procedere con la cessione del credito a favore dei propri clienti privati professionali correntisti.
Non è più necessario dunque che le banche effettuino un numero totale di 3 cessioni per poi procedere con la quarta a favore dei propri correntisti. L’operazione sarà possibile, sia che si tratti della prima operazione di cessione, della seconda o della terza.
Tuttavia nel settore non tutti sono entusiasti delle novità, come dimostrano le critiche partite dal portale Lavori Pubblici dove si legge: “Con la conversione in legge del Decreto Aiuti nessuna soluzione efficace è stata prevista per il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mortificando imprese e professionisti. La montagna ha partorito il più classico dei topolini. Con la conversione in legge del Decreto Aiuti, la scelta è stata quella di rimandare al futuro la sostenibilità del comparto delle costruzioni. Perché le modifiche apportate al meccanismo di cessione dei crediti edilizi certamente non avranno alcun effetto per imprese e professionisti che da gennaio attendono pazienti una soluzione”.
Soddisfatte parzialmente le piccole e medie imprese. Sul Portale PMI.it si legge:
“La nuova flessibilità sulla cessione del credito introdotta dal Decreto Aiuti non interviene direttamente sul problema dei crediti incagliati, creatosi in seguito alla vasta mole di operazioni legate al Superbonus ed agli altri interventi edilizi agevolati. Tuttavia, se si riesce a fare ripartire le “compravendite”, le banche avranno modo di liberare spazio fiscale per accettare nuove operazioni. La nuova regola (Articolo 14 del DL Aiuti) prevede che la cosiddetta “quarta cessione” possa essere effettuata verso tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi anche piccole imprese o Partite IVA. Prima, invece la quarta cessione era possibile solo verso clientela professionale come definitiva dalla Consob (con stretti requisiti dimensionali). La quarta cessione si chiama così perché è stata istituita in aggiunta rispetto alle prime tre che erano già praticabili, ma non deve essere necessariamente la quarta in ordine temporale. Può intervenire anche in un altro punto della catena delle cessioni, per esempio dopo la prima cessione nei confronti di una banca. Ma deve essere l’ultima, nel senso che chi acquista il credito relativo alle detrazioni edilizie da una banca di cui è correntista, non può successivamente rivenderlo In ultima analisi, con la novità prevista dal DL Aiuti non c’è un impatto diretto sui crediti incagliati ma c’è la possibilità, per le banche, di vendere i nuovi crediti più facilmente, e questo potrebbe anche sbloccare quelli vecchi, nel caso in cui non siano già state effettuate tutte e tre le cessioni previste“.
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e l’Istituto di ricerca Nomisma hanno invece pubblicato due studi da cui si evincono i benefici del Superbonus 110 riassumibili nei seguenti effetti:
470 milioni di euro corrispondono a maggiori entrate;
530 milioni di euro sarebbe il costo sostenuto dallo Stato;
38,7 miliardi di euro di spesa in Superbonus (quelle generate fino a giugno 2022) generano 124,8 miliardi di euro;
56,1 miliardi come effetto diretto – la spesa aggiuntiva in superbonus favorisce una produzione nel settore delle costruzioni ed in tutti i settori complementari;
25,3 miliardi come effetto indiretto – ogni settore attivato direttamente ne attiva altri in modo indiretto;
43,4 miliardi come effetto indotto;
410.000 nuovi impiegati nel settore delle costruzioni;
224.000 occupati nei settori collegati.
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