Il nuovo disciplinare sul bonus gas fornisce risposta ad alcune domande ricorrenti, vediamo insieme una sintesi delle più comuni.
D: Cosa accade se ho ricevuto un contributo inferiore al consumo effettivo?
R: Le società di vendita sono tenute, nel periodo intercorrente tra il 01/11/2023 e il 31/03/2024, e nello stesso periodo negli anni successivi ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per l’anno termico di riferimento (2022/2023).
D: Se ho avuto un contributo inferiore rispetto al consumo effettivo e cambio società di vendita nell’anno termico, cosa accade?
R: Qualora l’utente abbia cambiato la società di vendita precedente, il cui contratto è stato risolto dal beneficiario, nell’anno termico di riferimento, la società uscente è tenuta ad eseguire un conguaglio del bonus tra il consumo stimato e l’effettivo del proprio periodo di competenza e a contabilizzarlo in una fattura da emettere all’utente secondo le tempistiche previste per il conguaglio a credito/conguaglio a debito di seguito definite
D: Cosa accade se ho avuto un contributo maggiore di quanto effettivamente consumato?
R: Le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per ciascun anno termico, in primis per l’anno termico 2022/2023 nel periodo intercorrente tra il 01/04/2024 e 31/08/2024 (stesso periodo negli anni termici successivi) soltanto per i beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all’art. 7 del Disciplinare è superiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo e ad inserirlo nella prima fatturazione utile secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo cliente.
D: Cosa accade per il periodo in cui avevo il “semaforo rosso”?
R: Gli utenti che hanno ripresentato entro il 30/11/2023 una domanda che fino al 31.12.2022 riportava il semaforo rosso avranno diritto al contributo per i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda a decorrere dal 01 ottobre 2022
D: Cosa accade se le società di vendita hanno iniziato tardivamente l’invio dei flussi rispetto al mese di ottobre 2022?
R: Dovranno recuperare per i loro clienti il contributo per i mesi antecedenti a decorrere dal 01 ottobre 2022.
D: Il contributo deve comprendere il valore dell’IVA?
R: Sì.