A differenza di quanto riportato dall’Adoc, non ci sarà alcuna restituzione del bonus gas. Le compagnie di vendita, come sempre al termine di ciascun anno termico, quantificheranno il conguaglio tra il consumo stimato e quello effettivo relativo all’anno termico 2022-2023.
La notizia diffusa dai responsabili dell’associazione Adoc su una presunta restituzione del bonus gas è priva di qualsiasi base reale, non corrisponde alla verità dei fatti e configura un’azione politica animata da intenti diffamatori.
A differenza di quanto riportato, non ci sarà alcuna restituzione del bonus gas. Le compagnie di vendita, come sempre al termine di ciascun anno termico, quantificheranno il conguaglio tra il consumo stimato e quello effettivo relativo all’anno termico 2022-2023.
Il Disciplinare della misura ha sempre stabilito che le società di vendita calcolassero il bonus su un dato effettivo, ma le stesse aziende non sono state in grado, in tempi brevi, di organizzare il proprio sistema contabile e amministrativo per registrare e rendere in bolletta tale dato, anche in ragione del fatto che il sistema di distribuzione (separato e segregato da quello di vendita) ha una forte differenziazione di sistemi di contatore che possono determinare la quantificazione effettiva del consumo di gas mensile/bimestrale da fatturare per ogni famiglia beneficiaria del bonus.
Si è proceduto, quindi, comunque ad erogare il bonus gas a tutti i beneficiari clienti delle 208 società di vendita presenti sul territorio, a prescindere dai sistemi di contabilizzazione della materia. L’alternativa di una preventiva revisione dell’intero sistema di distribuzione, a garanzia della contabilizzazione del consumato effettivo – e non stimato – in ciascuna bolletta, avrebbe determinato l’impossibilità di erogazione del bonus che la Regione ha inteso attivare nel momento più critico della crisi, quando il costo della molecola gas era ai massimi livelli all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina. Il bonus continua tutt’oggi in vista di una revisione complessiva del disciplinare in vigore.
Si ritiene utile rammentare che in occasione dell’attivazione del bonus, proprio in ragione dei consumi stimati (e non effettivi) calcolati nelle bollette dei beneficiari, sono stati determinati importi negativi in bolletta, successivamente trasformati in rimborsi, anche significativi, ai beneficiari. Si tratta, in assoluta sostanza, di restituire alle società di vendita ciò che è stato anticipato in valore nel corso dell’anno termico. E’ in questo contesto che devono essere considerati gli scompensi contabili che sono in corso di riequilibrio con i conguagli calcolati sulla base dei consumi effettivi, oltretutto in forza di norme regolatorie in capo alle compagnie di vendita almeno una volta all’anno.
Si respingono, pertanto, le maliziose illazioni e la mistificazione della realtà rappresentata da Adoc, con riserva di ogni ulteriore azione che la Regione Basilicata riterrà opportuno adottare.