La Camera ha approvato con voto finale il disegno di legge sull’Autonomia differenziata, promosso dal ministro Roberto Calderoli della Lega. Il testo è stato ratificato con 172 voti favorevoli, 99 contrari e 1 astensione.
Ecco in cosa consiste:
Il testo legislativo, denominato “ddl Calderoli”, si compone di 10 articoli che stabiliscono le condizioni attraverso le quali le regioni possono richiedere e assumere il controllo diretto su determinate materie attualmente gestite dal governo centrale. Questo include anche la possibilità per le regioni di mantenere le entrate fiscali, che altrimenti verrebbero ripartite a livello nazionale secondo le esigenze collettive.
Le materie:
Tra le 23 materie interessate dalla legge vi sono la salute, l’istruzione, lo sport, l’ambiente, l’energia, i trasporti, la cultura e il commercio estero. 14 materie sono definite dai c.d. Livelli Essenziali di Prestazione (Lep), che sono standard minimi di servizio da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.
L’assegnazione dell’autonomia è condizionata dalla definizione dei Lep, che verrà effettuata analizzando la spesa storica statale per ciascuna regione negli ultimi tre anni.
Trasferimento delle funzioni:
L’articolo 4, emendato al Senato, delinea i principi per il trasferimento delle funzioni alle regioni, specificando che ciò avverrà solo dopo la determinazione dei Lep e entro i limiti delle risorse previste dalla legge di bilancio. Senza i Lep e il relativo finanziamento, che dovrà essere garantito anche alle regioni che non richiedono l’autonomia, non sarà possibile attuarla.
Cabina di Regia:
Un comitato direttivo (cabina di regia), composto da tutti i ministri competenti e supportato da un ufficio tecnico presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, è incaricato di esaminare la normativa vigente in relazione a ogni funzione amministrativa statale e regionale, e di identificare le materie legate ai Lep che riguardano i diritti civili e sociali da salvaguardare a livello nazionale.
Tempistiche:
Entro 24 mesi dall’adozione del ddl, il governo dovrà emettere uno o più decreti legislativi per stabilire i livelli e gli importi dei Lep. Una volta iniziato il processo, Stato e Regioni avranno 5 mesi per raggiungere un accordo, che potrà avere una durata massima di 10 anni, rinnovabile, o terminare anticipatamente con un preavviso di 12 mesi.
Clausola salvaguardia:
L’articolo 11, aggiunto in commissione, estende la legge anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, introducendo una clausola di salvaguardia che consente al governo di intervenire in sostituzione degli organi regionali e locali in caso di inadempienze rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria, o pericoli per la sicurezza pubblica, al fine di proteggere l’unità giuridica ed economica del paese, in particolare per quanto riguarda i diritti civili e sociali.
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