ROMA - Camera dei deputati discussione e voto sulla mozione di sfiducia contro il ministro Santanche' Nella foto l'aula vuota durante le dichiarazioni di voto (ROMA - 2024-04-04, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

di Gianluigi Gazerro

La Camera ha approvato con voto finale il disegno di legge sull’Autonomia differenziata, promosso dal ministro Roberto Calderoli della Lega. Il testo è stato ratificato con 172 voti favorevoli, 99 contrari e 1 astensione.

Ecco in cosa consiste:

Il testo legislativo, denominato “ddl Calderoli”, si compone di 10 articoli che stabiliscono le condizioni attraverso le quali le regioni possono richiedere e assumere il controllo diretto su determinate materie attualmente gestite dal governo centrale. Questo include anche la possibilità per le regioni di mantenere le entrate fiscali, che altrimenti verrebbero ripartite a livello nazionale secondo le esigenze collettive.

Le materie:

Tra le 23 materie interessate dalla legge vi sono la salute, l’istruzione, lo sport, l’ambiente, l’energia, i trasporti, la cultura e il commercio estero. 14 materie sono definite dai c.d. Livelli Essenziali di Prestazione (Lep), che sono standard minimi di servizio da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

L’assegnazione dell’autonomia è condizionata dalla definizione dei Lep, che verrà effettuata analizzando la spesa storica statale per ciascuna regione negli ultimi tre anni.

Trasferimento delle funzioni:

L’articolo 4, emendato al Senato, delinea i principi per il trasferimento delle funzioni alle regioni, specificando che ciò avverrà solo dopo la determinazione dei Lep e entro i limiti delle risorse previste dalla legge di bilancio. Senza i Lep e il relativo finanziamento, che dovrà essere garantito anche alle regioni che non richiedono l’autonomia, non sarà possibile attuarla.

Cabina di Regia:

Un comitato direttivo (cabina di regia), composto da tutti i ministri competenti e supportato da un ufficio tecnico presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, è incaricato di esaminare la normativa vigente in relazione a ogni funzione amministrativa statale e regionale, e di identificare le materie legate ai Lep che riguardano i diritti civili e sociali da salvaguardare a livello nazionale.

Tempistiche:

Entro 24 mesi dall’adozione del ddl, il governo dovrà emettere uno o più decreti legislativi per stabilire i livelli e gli importi dei Lep. Una volta iniziato il processo, Stato e Regioni avranno 5 mesi per raggiungere un accordo, che potrà avere una durata massima di 10 anni, rinnovabile, o terminare anticipatamente con un preavviso di 12 mesi.

Clausola salvaguardia:

L’articolo 11, aggiunto in commissione, estende la legge anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, introducendo una clausola di salvaguardia che consente al governo di intervenire in sostituzione degli organi regionali e locali in caso di inadempienze rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria, o pericoli per la sicurezza pubblica, al fine di proteggere l’unità giuridica ed economica del paese, in particolare per quanto riguarda i diritti civili e sociali.

fonte:

Di BasNews

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